Condizioni Generali
della ditta kwb Germany GmbH, 28816 Stuhr, versione 1. agosto 2011
Validità delle condizioni
Offerta e stipula del contratto
Le indicazioni, i disegni, le figure e le descrizioni delle prestazioni contenute nei documenti annessi a cataloghi, tariffari o all´offerta sono valori approssimativi consolidati nel settore, salvo nei casi in cui siano espressamente definiti vincolanti nella conferma dell´ordine.
Per le figure, i disegni i calcoli e altra documentazione ci riserviamo i relativi diritti d´autore e di proprietà. Questo vale anche per tutti i documenti definiti come "confidenziali“. Per l´eventuale cessione a terzi il cliente necessita della nostra espressa approvazione scritta.
Definizione dei prezzi
Salvo diversamente concordato i prezzi si intendono franco luogo di destinazione Germania (a partire dal valore di acquisto minimo netto determinato nel tariffario rispettivamente valido) compresi spese di trasporto, porto, assicurazione e imballaggio consolidato nel settore.
Qualora subentri una variazione sostanziale dei costi salariali, di materiale o energetici, ciascun partner contraente è autorizzato a richiedere un adeguamento del prezzo in considerazione dei suddetti fattori.
Consegna
Ritardi nelle consegne o nelle prestazioni per cause di forza maggiore e a causa di eventi che rendono difficoltosa e impossibile la consegna – tra questi rientrano in particolare conflitti di lavoro, conflitti sociali, misure amministrative, mancate subforniture da parte dei nostri fornitori ecc. - non rientrano nella nostra sfera di responsabilità neanche in presenza di tempi e termini di consegna vincolanti. Ci autorizzano a spostare la consegna o la prestazione della durata dell´impedimento più un adeguato periodo di assestamento oppure a rescindere interamente o parzialmente il contratto a causa della parte non ancora eseguita, senza il partner ne possa derivare diritti di risarcimento danni.
Qualora i suddetti ostacoli si presentino presso il partner, le stesse conseguenze legali valgono anche per il suo obbligo di accettazione della merce.
I partner contraenti sono obbligati a comunicare immediatamente all´altra parte l´inizio e la fine degli impedimento sopra citati.
Qualora previsto dal commercio, le consegne o prestazioni parziali sono ammissibili e vengono fatturate separatamente. Sono ammissibili eccezionalmente quando l´esecuzione parziale del contratto non è di interesse del partner.
Qualora modifiche successive del contratto da parte del partner influenzino il termine di consegna, questo può essere prolungato in misura adeguata.
Nel caso di un ritardo nella consegna e conseguente danno per il partner, quest´ultimo è autorizzato a richiedere un´indennità di mora forfettaria. Questa ammonta per ogni settimana piena di ritardo allo 0,5 %, ma complessivamente a massimo il 5 % del valore di quella parte della fornitura complessiva che in seguito al ritardo non può essere utilizzata tempestivamente o conformemente al contratto. Per il resto ai fini della responsabilità per risarcimento danni a causa della mancata esecuzione vale il regolamento dal punto 34 al punto 38 delle presenti condizioni.
Riserva di proprietà
Il partner è autorizzato a cedere questa merce nell´ambito dello svolgimento ordinario dell´attività fin tanto che adempie tempestivamente ai suoi obblighi contrattuali risultanti dal rapporto commerciale con noi. Tuttavia, non ha la facoltà di impegnare o cedere in garanzia la merce sotto riserva di proprietà. E´ obbligato a tutelare i nostri diritti nella rivendita accreditata della merce sotto riserva di proprietà.
In caso di ritardo nei pagamenti da parte del partner, dopo aver stabilito una scadenza adeguata, siamo autorizzati a richiedere la restituzione della merce sotto riserva di proprietà a spese del partner anche senza rescissione.
Il partner è autorizzato a lavorare, unire o miscelare la merce consegnata con altre cose non di nostra proprietà nell´ambito dello svolgimento ordinario della sua attività. L´elaborazione e lavorazione della merce sotto riserva di proprietà avviene per noi senza che da ciò ne derivino obblighi da parte nostra. In caso di lavorazione, unione o miscelazione della nostra merce con altre merci non di nostra proprietà, abbiamo un diritto di comproprietà sulla nuova cosa in un rapporto del valore di fatturazione della merce sotto riserva di proprietà proporzionale al valore dell´altra merce lavorata al momento della lavorazione, unione o miscelazione. Qualora il partner acquisisca la proprietà esclusiva della nuova cosa, ci cede fin da subito la comproprietà della nuova cosa in un rapporto del valore di fatturazione della nostra merce sotto riserva di proprietà proporzionale al valore delle restanti merci lavorate al momento della lavorazione, unione o miscelazione e la custodisce per noi con la diligenza del commerciante.
Tutti i crediti e tutti i diritti derivanti dalla vendita di merci sulle quali ci spettano diritti di proprietà, vengono ceduti fin da ora a noi dal partner come garanzia. Con la presente accettiamo la cessione.
Nel caso di una cessione della nostra merce dopo la lavorazione, unione o miscelazione oppure della cessione della nuova cosa generata mediante lavorazione, unione o miscelazione il credito nei confronti dell´acquirente del partner viene ceduto per un importo pari al valore di fatturazione della nostra merce lavorata, unita o miscelata oppure solo per un importo pari alla nostra quota di comproprietà, se questo è inferiore.
Su eventuali misure di esecuzione forzata da parte di terzi applicate sulla merce sotto riserva di proprietà, sui crediti a noi ceduti o su altre garanzie il partner deve informarci immediatamente consegnandoci i documenti necessari per un intervento. Questo vale anche per danneggiamenti di altro tipo.
Le garanzie noi spettanti secondo le suddette disposizioni saranno bloccate da noi su richiesta del partner qualora il valore realizzabile delle merci fornite sotto riserva di proprietà superi i crediti da garantire per più del 10 percento. Con il saldo di tutti i nostri crediti dal rapporto commerciale, la proprietà della merce sotto riserva e i crediti ceduti passano al partner.
Garanzia per difetti
Per danni materiali causati da un uso improprio o non conforme, un montaggio o una messa in esercizio errati da parte del partner o di terzi, usura normale, trattamento errato o negligente, decliniamo ogni responsabilità come anche per le conseguenze di modifiche improprie e apportate senza il nostro consenso o di lavori di riparazione del partner o di terzi. Lo stesso vale per difetti che riducono il valore o ll´idoneità della merce solo in misura irrilevante.
I diritti per vizi derivanti da difetti secondo § 437 BGB cadono in prescrizione 1 anno dopo la consegna.
Difetti evidenti o riconoscibili devono essere reclamati per iscritto da parte del partner immediatamente dopo l´entrata della merce nel luogo di destinazione, al più tardi entro 2 settimane dall´entrata, difetti nascosti immediatamente dopo la scoperta dell´errore.
In presenza di un reclamo giustificato, tempestivo, a nostra discrezione miglioriamo la merce reclamata oppure forniamo un prodotto sostitutivo ineccepibile.
Qualora l´adempimento di questi obblighi non sia possibile o non avvenga conformemente al contratto entro un periodo adeguato, il partner ha la facoltà di fissare per iscritto un´ultima scadenza entro la quale dobbiamo adempiere ai nostri obblighi. Scaduto il termine invano il partner può richiedere una riduzione del prezzo, rescindere il contratto oppure eseguire autonomamente la miglioria o fare eseguire la miglioria da un terzo a nostre spese e a nostro rischio e pericolo. Se la miglioria è stata eseguita con successo dal partner o da un terzo, si intendono adempiuti tutti i diritti del partner con il rimborso dei costi scaturiti al medesimo. Un rimborso dei costi è esclusa, qualora le spese aumentino in quanto dopo la nostra consegna la merce sia stata trasportata in un altro luogo, salvo nei casi in cui ciò corrisponda all´uso conforme della merce.
Condizioni di pagamento
Se abbiamo consegnato una merce in parte indiscutibilmente difettosa, il nostro partner è comunque obbligato effettuare il pagamento per la parte non difettosa, salvo nei casi in cui la fornitura parziale non sia di suo interesse. Per il resto il partner può compensare solo con controrichieste determinate per legge o indiscusse.
Nel caso di un superamento dell´obiettivo siamo autorizzati a richiedere interessi di mora stabiliti per legge come anche una adeguata tassa d´ingiunzione che ammonta minimo a 5 Euro per ogni lettera di sollecito.
Nel caso di un ritardo nei pagamenti abbiamo la facoltà di sospendere l´adempimento dei nostri obblighi fino al ricevimento dei pagamenti dopo previa comunicazione scritta al partner.
Cambiali e assegni vengono accettati solo dietro accordo, solo a scopo di adempimento e premessa la scontabilità degli stessi. Le spese di sconto vengono calcolate a partire dalla data di scadenza dell´importo della fattura. La garanzia della presentazione corretta e per avviare un protesto di cambiali è esclusa.
Qualora il partner interpelli una società di regolamentazione centrale, la compensazione liberatoria della fattura avviene solo al momento dell´accredito dell´importo sul nostro conto.
Qualora si riscontri dopo la stipula del contratto che il nostro diritto al pagamento è compromesso dalla mancata capacità prestazionale del partner, abbiamo la facoltà di rifiutare la prestazione e stabilire una scadenza adeguata entro la quale deve pagare contestualmente alla consegna o prestare garanzie. In caso di rifiuto del partner o di esito negativo alla scadenza abbiamo la facoltà di rescindere il contratto e richiedere un risarcimento danni per inadempienza.
Ausili di vendita
Altri diritti
Le suddette limitazioni della responsabilità non valgono nel caso in cui il danno sia stato causato per dolo o grave negligenza oppure in caso di violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte nostra. Nel caso di una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte nostra, assumiamo la responsabilità solo per il danno tipico e ragionevolmente prevedibile.
La limitazione della responsabilità non vale altresì nei casi in cui secondo la Legge sulla responsabilità del prodotto si garantisce in caso di difetti della merce fornita per danni a persone o cose su oggetti usati privatamente. Inoltre non è valida in caso di violazione colposa della vita, del corpo e della salute e in caso di omissione volontaria di un difetto.
In caso di assunzione di una garanzia sulla confezionatura il diritto di risarcimento per danni non a noi imputabili sussiste solo se la garanzia è atta a evitare danni consequenziali tipici.
Eventuali diritti di regresso da parte del partner secondo §§ 478, 479 BGB nei nostri confronti sussistono solo in presenza delle premesse del § 474 BGB e solo qualora il partner non abbia preso accordi con il suo acquirente che esulino dai diritti di reclamo e regresso. Per l´entità dei diritti di regresso vale altresì il punto 25, ultima frase.
Laddove la nostra responsabilità sia esclusa o limitata, questo vale anche per la responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali e agenti.
Segretezza
Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale e trasferibilità dei diritti contrattuali
Per le presenti condizioni aziendali e tutti i rapporti giuridici tra i partner contraenti vale il diritto della Repubblica Federale Tedesca. L´applicazione della Convenzione delle nazioni Unite dell´11 aprile 1980 sui contratti relativi all´acquisto di merci (CISG - "Diritto di compravendita di Vienna“) è esclusa.
Per tutte le controversie, anche nell´ambito di un procedimenti in materia ei cambiali e/o assegni il foro competente è la nostra sede legale, premesso che il partner sia un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico oppure un patrimonio speciale del diritto pubblico. Siamo anche autorizzati a intentare una causa nella sede del partner.
Qualora una disposizione delle presenti condizioni aziendali o una disposizione nell´ambito di altri accordi dovesse essere o divenire nulla, ciò non compromette la validità del resto del contratto. In questo caso tutte le parti contraenti sono obbligate a sostituire la disposizione nulla con un regolamento che più si avvicini al successo economico della clausola nulla.
I diritti contrattuali bilaterali possono essere ceduti solo dietro consenso reciproco.
Trasferimento dei rischi, spese di imballaggio
Per la restituzione degli imballaggi valgono accordi separati.
Qualora il cliente lo desideri, la consegna sarà coperta da una polizza di assicurazione per il trasporto; i relativi costi sono a carico del cliente.
Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale e trasferibilità dei diritti contrattuali
Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale e trasferibilità dei diritti contrattuali.
Per le presenti Condizioni Generali e tutti i rapporti giuridici tra le parti contraenti vale il diritto della Repubblica Federale Tedesca. L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti relativi all’acquisto di merci (CISG - ”Diritto di compravendita di Vienna“) è esclusa.
Per qualsiasi controversia, anche nell’ambito di un protesto di cambiali e/o assegni, il foro competente è la nostra sede legale, premesso che il partner sia una persona giuridica del diritto pubblico oppure un patrimonio straordinario del diritto pubblico. Siamo anche autorizzati a indire una causa nella sede del partner.
Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali o una disposizione nell’ambito di altri accordi dovessero risultare o divenire nulla, ciò non compromette la validità delle restanti clausole del contratto. In questo caso le parti contraenti sono obbligate a sostituire la disposizione nulla con un regolamento che più si avvicina allo scopo economico della stessa.
I diritti contrattuali reciproci possono essere ceduti solo con il consenso reciproco.