I tempi di consegna valgono come concordati approssimativamente. Anche qualora sia stato concordato un tempo di consegna determinato in base al calendario, non è ancora in essere una transazione vincolante ai sensi del § 376 comma 1 HGB. Per questo è richiesto altresì un accordo tra i partner contraenti sul fatto che p. es. per la merce stagionale o le campagne pubblicitarie la mancata osservanza del termine di consegna comporti la rescissione immediata del contratto e qualora ciò sia imputabile a noi, il risarcimento danni per inadempienza. Per il resto le date o i termini di scadenza concordati in modo vincolante o non vincolante richiedono la forma scritta.
Ritardi nelle consegne o nelle prestazioni per cause di forza maggiore e a causa di eventi che rendono difficoltosa e impossibile la consegna – tra questi rientrano in particolare conflitti di lavoro, conflitti sociali, misure amministrative, mancate subforniture da parte dei nostri fornitori ecc. - non rientrano nella nostra sfera di responsabilità neanche in presenza di tempi e termini di consegna vincolanti. Ci autorizzano a spostare la consegna o la prestazione della durata dell´impedimento più un adeguato periodo di assestamento oppure a rescindere interamente o parzialmente il contratto a causa della parte non ancora eseguita, senza il partner ne possa derivare diritti di risarcimento danni.
Qualora i suddetti ostacoli si presentino presso il partner, le stesse conseguenze legali valgono anche per il suo obbligo di accettazione della merce.
I partner contraenti sono obbligati a comunicare immediatamente all´altra parte l´inizio e la fine degli impedimento sopra citati.
Qualora previsto dal commercio, le consegne o prestazioni parziali sono ammissibili e vengono fatturate separatamente. Sono ammissibili eccezionalmente quando l´esecuzione parziale del contratto non è di interesse del partner.
Qualora modifiche successive del contratto da parte del partner influenzino il termine di consegna, questo può essere prolungato in misura adeguata.
Nel caso di un ritardo nella consegna e conseguente danno per il partner, quest´ultimo è autorizzato a richiedere un´indennità di mora forfettaria. Questa ammonta per ogni settimana piena di ritardo allo 0,5 %, ma complessivamente a massimo il 5 % del valore di quella parte della fornitura complessiva che in seguito al ritardo non può essere utilizzata tempestivamente o conformemente al contratto. Per il resto ai fini della responsabilità per risarcimento danni a causa della mancata esecuzione vale il regolamento dal punto 34 al punto 38 delle presenti condizioni.