Noi siamo responsabili per la produzione ineccepibile della merce da noi fornita.
Per danni materiali causati da un uso improprio o non conforme, un montaggio o una messa in esercizio errati da parte del partner o di terzi, usura normale, trattamento errato o negligente, decliniamo ogni responsabilità come anche per le conseguenze di modifiche improprie e apportate senza il nostro consenso o di lavori di riparazione del partner o di terzi. Lo stesso vale per difetti che riducono il valore o ll´idoneità della merce solo in misura irrilevante.
I diritti per vizi derivanti da difetti secondo § 437 BGB cadono in prescrizione 1 anno dopo la consegna.
Difetti evidenti o riconoscibili devono essere reclamati per iscritto da parte del partner immediatamente dopo l´entrata della merce nel luogo di destinazione, al più tardi entro 2 settimane dall´entrata, difetti nascosti immediatamente dopo la scoperta dell´errore.
In presenza di un reclamo giustificato, tempestivo, a nostra discrezione miglioriamo la merce reclamata oppure forniamo un prodotto sostitutivo ineccepibile.
Qualora l´adempimento di questi obblighi non sia possibile o non avvenga conformemente al contratto entro un periodo adeguato, il partner ha la facoltà di fissare per iscritto un´ultima scadenza entro la quale dobbiamo adempiere ai nostri obblighi. Scaduto il termine invano il partner può richiedere una riduzione del prezzo, rescindere il contratto oppure eseguire autonomamente la miglioria o fare eseguire la miglioria da un terzo a nostre spese e a nostro rischio e pericolo. Se la miglioria è stata eseguita con successo dal partner o da un terzo, si intendono adempiuti tutti i diritti del partner con il rimborso dei costi scaturiti al medesimo. Un rimborso dei costi è esclusa, qualora le spese aumentino in quanto dopo la nostra consegna la merce sia stata trasportata in un altro luogo, salvo nei casi in cui ciò corrisponda all´uso conforme della merce.